ART.1 E’ costituita una assocciazione denominata “ CLUB DELLE VECCHIE
RUOTE” con sede legale in Busto Arsizio,Via del Ciclamino 16, e amministrativa in Roma in Via Rovigo 2e.
ART.2 L’associazione è apolitica e non ha finalità di lucro. Lo scopo della
associazione è quello di riunire persone che abbiano in comune l’interesse per il
collezionismo di veicoli con più di 20 anni di età,o comunque con caratteristiche
di specialità ed originalità.A tal fine l’associazione potrà dare la sua collaborazione ad
altri enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini, promuoverà la
circolazione delle informazioni inerenti l’interesse comune,creando una banca dati di
indirizzi,di normative, organizzando incontri e mettendo comunque in comune le
esperienze acquisite dai soci stessi. A tal fine i soci acconsentono fin d’ora
alla divulgazione interna di qualunque informazione essi comunicheranno all’
associazione.
ART 3. Possono aderire all’associazione i possessori di veicoli con più di 20 anni di età, sia italiani che stranieri, o i possessori di veicoli più giovani,ma con caratteristiche di originalità e specialità. Possono far parte dell’associazione in qualità di soci sostenitori le persone fisiche o giuridiche che per la loro attività siano interessate allo scopo dell’associazione stessa. La domanda di adesione è accolta con insindacabile giudizio del consiglio direttivo.
ART.4 I soci si dividono in:
Soci fondatori,che hanno il diritto a partecipare alla assemblea dei soci fondatori.
Soci sostenitori,che si distinguono per l’impegno finanziario a sostegno d
ell’associazione. e partecipano all’assemblea dei soci ordinari con tanti voti
quanti spettano loro dal rapporto, arrotondato per difetto,fra la loro quota e quella
dei soci ordinari.
Soci ordinari
ART 5. GLI ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE SONO:
A)L’Assemblea generale
B) L’Assemblea dei soci fondatori
C) Il Consiglio Direttivo
ART.6 L’ASSEMBLEA GENERALE
Viene convocata dal consiglio direttivo . Hanno diritto a parteciparvi tutti i soci che si trovino in regola col pagamento delle quote associative,senza distinzione di categoria di appartenenza. Non sono ammesse deleghe. Delibera a maggioranza sull’ elezione di un membro del consiglio direttivo. I soci sostenitori hanno diritto al voto in base all’art.5.
ART. 7 L’ASSEMBLEA DEI SOCI FONDATORI
Viene convocata dal consiglio direttivo. Hanno diritto a parteciparVi tutti i soci fondatori.
Delibera a maggioranza sulla elezione di due membri del consiglio direttivo,e sulle
modificazioni al presente statuto. In caso di parità il voto del presidente del consiglio direttivo vale il doppio.L’assemblea può anche cooptare all'unanimità alla Qualità di socio fondatore qualsiasi socio ordinario o sostenitore.
ART 8 . IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Elegge al suo interno un presidente,che ha la firma e la rappresentanza legale
della associazione. E’ composto di tre membri,che durano in carica 5 anni e sono
rieleggibili. In caso di vacanza dell’assemblea ordinaria i due membri eletti dai
soci sostenitori cooptano il terzo membro,anche al di fuori dei soci.
E’ investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri
da seguire per il conseguimento e l’attuazione degli scopi dell’associazione e
per la sua direzione ordinaria e straordinaria. In
a) fissa le direttive per l’attuazione dei compiti statutari.
b) decide sugli investimenti patrimoniali.
c) stabilisce l’importo delle quote annue di associazione.
d) delibera sull’ammissione dei soci.
e) Redige ed approva il rendiconto finanziario.
f) Conferisce e revoca procure.
g) Nomina il Commissario Tecnico
ART.9 IL PATRIMONIO
Le entrate dell’associazione sono costituite dalle quote annuali di iscrizione, e dai proventi per le eventuali prestazioni di servizi e sponsorizzazioni. In caso di scioglimento il patrimonio sarà devoluto in beneficenza come da delibera del presidente del consiglio direttivo