CLUB DELLE VECCHIERUOTE

 

 

 

                           

  

ART.1  E’ costituita  una assocciazione denominata “ CLUB DELLE VECCHIE

RUOTE” con sede legale  in Busto Arsizio,Via del Ciclamino 16, e amministrativa in Roma in Via Rovigo 2e.

 

ART.2  L’associazione è apolitica e non ha finalità di lucro. Lo scopo della

associazione è quello di riunire persone che abbiano in comune l’interesse per il

collezionismo di  veicoli con più di 20 anni di età,o comunque con caratteristiche

di specialità ed originalità.A tal fine l’associazione potrà dare la sua collaborazione ad

altri enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini, promuoverà la

circolazione delle informazioni inerenti l’interesse comune,creando una  banca dati di

indirizzi,di normative, organizzando incontri e mettendo comunque in comune le

esperienze acquisite dai soci stessi. A tal fine i soci acconsentono fin d’ora

 alla divulgazione interna di qualunque informazione essi comunicheranno all’

associazione.

 

ART 3. Possono aderire all’associazione  i possessori di veicoli con più di 20 anni di età, sia italiani che stranieri, o i  possessori di veicoli più giovani,ma con caratteristiche di originalità e specialità. Possono far parte dell’associazione in qualità di soci sostenitori le persone fisiche o giuridiche che per la loro attività  siano interessate allo scopo dell’associazione stessa. La domanda di adesione è accolta con insindacabile giudizio del consiglio direttivo.

 

ART.4   I soci si dividono in:

Soci fondatori,che hanno il diritto a partecipare alla assemblea dei soci fondatori.

Soci sostenitori,che si distinguono per l’impegno finanziario a sostegno d

ell’associazione. e partecipano all’assemblea dei soci ordinari con tanti voti

quanti spettano loro dal rapporto, arrotondato per difetto,fra la loro quota e quella

dei soci ordinari.

Soci ordinari

 

ART 5  GLI ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE SONO:

A)L’Assemblea generale

B) L’Assemblea dei soci fondatori

C) Il Consiglio Direttivo

 

ART.6  L’ASSEMBLEA GENERALE

Viene convocata dal consiglio direttivo . Hanno  diritto a parteciparvi tutti i soci che si trovino in regola col pagamento delle quote associative,senza distinzione di categoria di appartenenza. Non sono ammesse  deleghe. Delibera a maggioranza sull’ elezione di un membro del consiglio direttivo. I soci sostenitori  hanno diritto al voto  in base all’art.5.

 

ART. 7 L’ASSEMBLEA DEI SOCI FONDATORI

Viene convocata dal consiglio direttivo. Hanno diritto a parteciparVi  tutti i soci fondatori.

 Delibera a maggioranza sulla elezione di due membri del consiglio direttivo,e sulle

modificazioni al presente statuto. In caso di parità il voto del presidente del consiglio direttivo vale il doppio.L’assemblea può anche cooptare all'unanimità alla Qualità di socio fondatore qualsiasi socio ordinario o sostenitore.

 

ART 8 . IL CONSIGLIO DIRETTIVO

 Elegge al suo interno un presidente,che ha la firma e la rappresentanza legale

della associazione. E’ composto di tre membri,che durano in carica 5 anni e sono

 rieleggibili. In caso di vacanza dell’assemblea ordinaria i due membri eletti dai

soci sostenitori cooptano il terzo membro,anche al di fuori dei soci.

E’ investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri

da seguire per il conseguimento e l’attuazione degli scopi dell’associazione e

per la sua direzione ordinaria e straordinaria. In

a) fissa le direttive per l’attuazione dei compiti statutari.

b) decide sugli investimenti patrimoniali.

c) stabilisce l’importo delle quote annue di associazione.

d) delibera sull’ammissione dei soci.

e) Redige ed approva il rendiconto finanziario.

f) Conferisce e revoca procure.

g) Nomina il Commissario Tecnico

 

ART.9  IL PATRIMONIO

Le entrate dell’associazione sono costituite dalle quote annuali di iscrizione, e dai proventi per le eventuali prestazioni di servizi e sponsorizzazioni.  In caso di scioglimento il patrimonio sarà devoluto in beneficenza come da delibera del presidente del consiglio direttivo

 

 

 

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